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Sez. U, Sentenza n. 1016 del 14/03/1977 (Rv. 384643 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - OPERAZIONI ELETTORALI - NORMATIVA DELLE DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ART 19 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384643-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - OPERAZIONI ELETTORALI - NORMATIVA DELLE DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ART 19 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*

Una questione di legittimita costituzionale e rilevante solo quando abbia ad oggetto norme, ovvero Disposizioni contenute in leggi od Atti aventi forza di legge, che debbano essere, direttamente od indirettamente, applicate dal giudice davanti al quale la questione medesima venga sollevata. Pertanto, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, rivolto a stabilire se una controversia in materia di elezioni amministrative sia devoluta al giudice ordinario od al giudice amministrativo, e irrilevante la questione di legittimita costituzionale dell'art 19 della legge 6 dicembre 1971 n 1034 (istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui regola l'efficacia e l'impugnabilita delle decisioni del giudice amministrativo in tema di operazioni elettorali, trattandosi di norma non attinente al riparto della giurisdizione. (V 129/74, mass n 368696; (V 1330/72, mass n 357867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)