Sez. U, Sentenza n. 1330 del 28/04/1972 (Rv. 357867 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*
La questione di costituzionalita di una norma, processuale o di diritto sostanziale, puo essere sollevata anche in Sede di regolamento di giurisdizione, onde evitare che la pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione attributiva della giurisdizione ad un giudice sia travolta successivamente dalla sentenza della Corte costituzionale che giudichi incostituzionale la norma da cui direttamente discenda la qualificazione discriminativa della giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Costituzione art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)