diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27757 del 22/11/2017 (Rv. 647001 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione domanda di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992 - Rilevanza - Decorrenza del temine prescrizionale anche da data anteriore - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647001-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del 1992, attesta l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento, aveva fatto risalire l’avvenuta conoscenza del collegamento causale alla data della diagnosi dell’infezione e ciò tenuto conto delle conoscenze esistenti all'epoca in materia e del più generale principio dell’ordinaria diligenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)