Sez. 3 - , Sentenza n. 17421 del 28/06/2019 (Rv. 654353 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione domanda di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992 - Rilevanza - Onere probatorio - Riparto - Decorrenza del termine prescrizionale anche da data anteriore - Prova presuntiva - Criteri - Ammissibilità - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la Corte ha ritenuto che il fatto noto non potesse essere desunto dalla mera preesistenza della malattia, al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)