Sez. L, Sentenza n. 3375 del 08/03/2001 (Rv. 544565 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Diritto a rendita da malattia professionale - Epoca di percezione dei relativi sintomi - Esposizione obbligatoria nel ricorso introduttivo - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Relativa indicazione in corso di causa da parte dell'assicurato - Rimessione in termini dell'INAIL che non abbia tempestivamente proposto eccezione di prescrizione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In tema di rendita per malattia professionale, l'epoca di percezione dei primi sintomi della malattia stessa non rientra tra i fatti sui quali si fonda la domanda di riconoscimento della tecnopatia e della rendita per l'inabilità dalla stessa provocata - fatti dei quali, unitamente agli elementi di diritto, l'art. 414 n. 4 cod. proc. civ. richiede l'esposizione nel ricorso introduttivo -, con la conseguenza che l'indicazione, da parte dell'assicurato, in corso di causa, dell'epoca in cui abbia avvertito per la prima volta detti sintomi non è idonea a rimettere in termini l'INAIL che non abbia tempestivamente proposto, nella memoria difensiva, eccezione di prescrizione per il decorso del termine di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)