Sez. L, Sentenza n. 6097 del 18/06/1998 (Rv. 516586 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto a rendita per malattia professionale - Rendita "per sommatoria" per la preesistenza di rendita per infortunio sul lavoro - Requisito della consapevolezza del superamento del limite di indennizzabilità - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Nel caso in cui un lavoratore, che già goda di una rendita per infortunio sul lavoro, acquisisca il diritto ad una rendita unificata in relazione al concorso di una malattia professionale (a norma degli art. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965), a fini della decorrenza della prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è necessario che egli abbia acquisito la consapevolezza non solo dell'esistenza della patologia di origine lavorativa, ma anche del raggiungimento della soglia indennizzabile, poiché in tal caso la malattia professionale assume rilievo ai fini della rendita cosiddetta per sommatoria anche se, in sè considerata, non determina il superamento del limite di indennizzabilità.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)