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Sez. 5, Ordinanza n. 29370 del 13/11/2024 (Rv. 672869-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tasi - Periodo compreso dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 - Art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 - Alloggi sociali - Imposizione - Soggezione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672869-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In materia di TASI, per il periodo compreso dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, secondo l'art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 (nel testo antecedente alla modifica apportata, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, dall'art. 1, comma 14, della l. n. 208 del 2015) a tenore del quale l'abitazione principale (come definita ai fini dell'IMU) rientra nel presupposto impositivo, gli alloggi sociali sono soggetti ad imposizione (salve le detrazioni e le agevolazioni eventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 731, della citata l. n. 147), essendo equiparati, ai fini IMU, all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 669 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)