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Sez. 3, Sentenza n. 10795 del 26/02/1988 Ud. (dep. 04/11/1988) Rv. 179636 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 61 COD. PROC. PEN. - DEDUZIONE - FORME E TERMINI - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMESSA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179636-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 61 COD. PROC. PEN. - DEDUZIONE - FORME E TERMINI - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OMESSA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE.*

Le cause di incompatibilità del giudice, di cui all'art. 61 cod. proc. pen., possono farsi valere solo come motivo di ricusazione nei termini e nella Forma previsti a pena di inammissibilità dal successivo art. 66. Nè la sussistenza di tali cause determina nullità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, nei sensi di cui all'art. 185, primo comma, n. 1 cod. proc. pen., poiché essa non configura un difetto di capacità generica del giudice, regolarmente investito delle funzioni giurisdizionali. (nella specie, non era stata presentata, come prescritto dall'art. 66 citato, dichiarazione di ricusazione nelle formalità di apertura del dibattimento, ma la causa di incompatibilità era stata invece denunciata tardivamente nei motivi di gravame avverso la sentenza di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)