Sez. 1, Sentenza n. 11521 del 26/05/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 176991 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI ESPERIRE LE "SPECIALI INDAGINI" - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ - DELL'ORGANO CHE INIZIA L'AZIONE PENALE - EVENTUALE CONFLITTO - CON IL GIUDICE INVESTITO DEL PROCEDIMENTO - CASO DI SPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI ESPERIRE LE "SPECIALI INDAGINI" - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ - DELL'ORGANO CHE INIZIA L'AZIONE PENALE - EVENTUALE CONFLITTO - CON IL GIUDICE INVESTITO DEL PROCEDIMENTO - CASO DI SPECIE.*
La valutazione della necessità di esperire le "speciali indagini"; che costituiscono un ostacolo alla instaurazione del giudizio direttissimo di cui all'art. 502 cod. proc. pen., è rimessa alla discrezionalità dell'organo che inizia l'Azione penale e può dar luogo solo ad una statuizione conflittuale con il giudice investito del procedimento, quando la complessità delle indagini non possa conciliarsi con la celerità del rito. (nella specie, la perizia disposta era di natura semplice, per cui il perito aveva potuto esprimere il suo parere nello stesso dibattimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)