Sez. 6, Sentenza n. 3145 del 20/05/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 180646 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTI - POTERI DEL GIUDICE DIBATTIMENTALE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTI - POTERI DEL GIUDICE DIBATTIMENTALE.*
In caso di procedimento incardinato con il rito direttissimo, il giudice deve astenersi dal procedere al dibattimento e ordinare la trasmissione degli Atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie solo quando il giudizio direttissimo risulti promosso fuori dalle ipotesi previste dalla legge, mentre la valutazione concernente la necessità di procedere ad indagini e di stabilire la loro specialità agli effetti del giudizio direttissimo è affidata esclusivamente al potere discrezionale del P.m. ne consegue che il giudice del dibattimento, ove ravvisi la necessità di accertamenti, non può ritenere insussistente la condizione di legittimazione del rito prescelto e trasmettere gli Atti al P.m., ma deve procedere all'istruzione che ritiene necessaria e solo se si imponga un supplemento istruttorio costituente speciale indagine deve disporre che si proceda all'istruzione formale. (Conf mass n 176991).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)