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Sez. 2, Sentenza n. 318 del 05/02/1974 (Rv. 367974 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - PAGAMENTO DEGLI ONORARI - SOLIDARIETA DELLE PARTI - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367974-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - PAGAMENTO DEGLI ONORARI - SOLIDARIETA DELLE PARTI - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAPPLICABILITA.*

L'art 68 del RDL 27 novembre 1933 n 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n 36, che stabilisce il vincolo di solidarieta passiva nel caso di un giudizio definito con transazione, per tutte le parti che hanno transatto, in relazione all'Obbligo di pagamento delle spese e degli onorari verso gli avvocati e procuratori, non puo ritenersi applicabile quando trattisi di prestazioni professionali stragiudiziali. (V 502'68, mass n 331565).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)