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Sez. 2, Sentenza n. 502 del 14/02/1968 (Rv. 331565 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE- TRANSAZIONE - STRAGIUDIZIALE - INAPPLICABILITA DELL'ART 68 RDL 27 NOVEMBRE 1933 N 1578.*
Stato
decisa il 1968-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331565-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE- TRANSAZIONE - STRAGIUDIZIALE - INAPPLICABILITA DELL'ART 68 RDL 27 NOVEMBRE 1933 N 1578.*

L'art 68 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, che stabilisce il vincolo di solidarieta passiva, nel caso di un giudizio definito con transazione, per tutte le parti che hanno transatto, in relazione all'Obbligo di pagamento delle spese e degli onorari verso gli avvocati e procuratori, non puo ritenersi applicabile ad un caso di transazione stragiudiziale, trattandosi di caso del tutto diverso dall'ipotesi considerata e regolata dalla detta norma, dettata espressamente per il caso di esistenza di un giudizio che sia poi definito con transazione. (V. 1585-64).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)