Sez. 1, Sentenza n. 3144 del 30/03/1994 (Rv. 486011 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Consegna dei lavori | Tardiva consegna dei lavori - Appaltatore - Risarcimento del danno - Diritto - Sussistenza - Condizioni - Facoltà di recesso dal contratto - Marcato esercizio.
Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Consegna dei lavori
In tema di appalto di opere pubbliche, a norma dell'art. 10 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nel caso di tardiva consegna dei lavori il risarcimento del danno va riconosciuto all'appaltatore solo se questi abbia esercitato la facoltà di recesso dal contratto, dovendosi presumere, in caso contrario, che egli consideri ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri. Ne consegue che, nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di recesso, il diritto al risarcimento del danno non compete, neppure se vi sia stata tempestiva costituzione in mora, del committente e sia stata iscritta riserva nel verbale.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)