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Sez. 1, Sentenza n. 11329 del 15/11/1997 (Rv. 509944 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI | Tardiva consegna dei lavori da parte del committente - Conseguenze - Appaltatore - Risarcimento del danno - Diritto - Sussistenza - Condizioni - Esercizio della facoltà di recesso dal contratto - Necessità - Mancato esercizio - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509944-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI

Nel quadro della disciplina delineata dall'art. 10 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, la consegna tardiva dei lavori da parte del committente non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto né di richiedere prestazioni risarcitorie, ma unicamente gli attribuisce la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto ed il diritto di pretendere, se tale istanza non è accolta, un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente fissato. Ne consegue che l'eventuale riconoscibilità del risarcimento del danno all'appaltatore può venire in esame solo se questi abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto, dovendosi altrimenti presumere che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri e senza che possa rilevare neppure la tempestiva costituzione in mora del committente e l'iscrizione di riserva verbale, quando non sia stato esercitato il prescritto recesso.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)