Sez. 5, Sentenza n. 24007 del 25/11/2015 (Rv. 637509 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Compenso in natura - "Fringe benefits" - Inclusione nel reddito da lavoro - Necessità della ritenuta - Conseguenze in tema di onere della prova.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema d'IRPEF, il compenso in natura (cd. "fringe benefits"), costituito dalla concessione al dipendente, a titolo gratuito, di locali ad uso foresteria, è soggetto a ritenuta alla fonte, in virtù dell'art. 48 (oggi 51) del d.P.R. n. 917 del 1986, da cui si desume il principio di tendenziale onnicomprensiva riconducibilità alla sfera reddituale di tutte le erogazioni corrisposte, a qualsiasi titolo, dal datore di lavoro al lavoratore subordinato, come confermato dallo specifico riferimento di cui al comma 4, lett. c, ai fabbricati concessi in locazione, uso o comodato, sicché la prova contraria, collegata alle specifiche modalità d'utilizzo dell'immobile, incombe sul contribuente e non già sull'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)