Sez. 5, Sentenza n. 10599 del 09/05/2007 (Rv. 597336 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Domanda di rimborso - Deduzione dell'illegittimità costituzionale dell'imposta - Insufficienza - Allegazione dell'inesistenza di un'autonoma organizzazione - Necessità - Integrazione successiva - Inammissibilità - Sopravvenuta sentenza n. 156 della Corte costituzionale - Irrilevanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, la mera deduzione, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dell'illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale dell'imposta, non è sufficiente ai fini dell'individuazione dei fatti costitutivi del diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, occorrendo, ai sensi dell'art. 18, comma secondo, lettera e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche l'allegazione dell'inesistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto del diritto in questione, e non assumendo alcun rilievo, in proposito, la circostanza che nel corso del giudizio sia sopravvenuta la sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 156 del 2001, in quanto la stessa non consente la modificazione o l'integrazione dei motivi, ammessa soltanto in caso di deposito di documenti non conosciuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)