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Sez. 5, Sentenza n. 3681 del 16/02/2007 (Rv. 595334 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Domanda di rimborso fondata sull'illegittimità costituzionale dell'imposta - Deduzione in appello del difetto di autonoma organizzazione - Domanda nuova - Inammissibilità - Fattispecie in tema di esercizio di attività libero professionale.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595334-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, qualora il contribuente, a fondamento della domanda di rimborso proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si sia limitato a dedurre l'illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale dell'imposta, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, la contestazione della debenza dell'imposta, fondata sul difetto degli elementi fattuali che integrano il presupposto dell'autonoma organizzazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di rimborso proposta dal contribuente in base all'assunto, prospettato per la prima volta con l'atto di appello, secondo cui l'esistenza di un'autonoma organizzazione non sarebbe configurabile in caso di attività libero-professionale, attesa la prevalenza dell'"intuitus personae" sulla potenzialità produttiva espressa dall'organizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)