Sez. 6, Sentenza n. 9929 del 13/02/2014 Cc. (dep. 28/02/2014) Rv. 259592 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Reato di corruzione - Confisca per equivalente del prezzo del reato - Conseguimento effettivo del prezzo da parte del pubblico agente - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmente individuale (per esempio, perché rintracciato nelle mani del corruttore che si sta recando all'incontro con il corrotto per fargliene consegna), non é possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi dell'art. 322 ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzionè sproporzionata rispetto alla 'ratiò della disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 322 ter com. 1, Cod. Pen. art. 322 ter com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)