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Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 27/05/1966 (Rv. 322725 - 01)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - COMPUTABILITA AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1966-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322725-01

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - COMPUTABILITA AGLI EFFETTI DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - PRESUPPOSTO.*

La disposizione dell'art. 8 d.P.R. 27 aprile 1957, n. 858, secondo la quale i contributi indebitamente versati debbono essere acquisiti alla relativa gestione e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa, qualora l'accertamento del carattere di indebito sia posteriore di oltre cinque anni alla data del versamento, non puo essere invocata per elevare l'atto di contribuzione indebita a titolo idoneo per l'acquisto del diritto alla pensione. Essa, infatti, importa soltanto la possibilita di una sanatoria per contribuzioni eseguite irregolarmente ma pur sempre in presenza delle condizioni imprescindibili per la Costituzione del rapporto di Assicurazione sociale. *

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1957 num. 858 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)