Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 12/04/1972 (Rv. 357567 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - COMPUTABILITA PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - PRESUPPOSTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - COMPUTABILITA PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - PRESUPPOSTO.*
Il disposto dell'art 8 del DPR 26 aprile 1957, n 818, a norma del quale debbono essere accreditati, agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, i contributi indebitamente versati, allorche l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data di effettuazione del versamento medesimo, ha carattere eccezionale e non puo essere applicato nell'ipotesi in cui manchi il necessario presupposto dell'indicata sanatoria, constituito dalla possibilita di instaurare e di protrarre un rapporto di Assicurazione generale obbligatoria presso l' INPS. Infatti, la contribuzione indebita non puo assumere l'efficacia di titolo idoneo alla valida Costituzione o al ripristino di una posizione assicurativa gia estinta. (Conf 1373'66, mass n 322725).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)