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Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 06/08/1979 (Rv. 401062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - TERMINI - IN GENERE - PROCESSI CON PLURALITA DI PARTI - NOTIFICAZIONE DELLA PRIMA IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - DISCIPLINA EX ART 333 COD PROC CIV - APPLICABILITA - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1979-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - TERMINI - IN GENERE - PROCESSI CON PLURALITA DI PARTI - NOTIFICAZIONE DELLA PRIMA IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - DISCIPLINA EX ART 333 COD PROC CIV - APPLICABILITA - FORME E TERMINI.*

Nei processi con pluralita di parti la notificazione della prima impugnazione rende applicabile la disciplina dell'art 333 cod proc civ, secondo cui le parti cui e stata notificata l'impugnazione debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo e, quindi, nelle forme e nei termini di cui all'art 343 cod proc civ, che si sostituiscono ai termini previsti in via generale dagli artt 325 e 327 cod proc civ, rendendo irrilevante, a tali fini, la mancata notificazione della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)