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Sez. L, Sentenza n. 603 del 01/02/1989 (Rv. 461680 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL L'1 OTTOBRE 1983 PER IL SETTORE MINERO-METALLURGICO IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LAVORO NOTTURNO.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461680-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL L'1 OTTOBRE 1983 PER IL SETTORE MINERO-METALLURGICO IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LAVORO NOTTURNO.*

L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, alla stregua dell'art. 26 del C.C.n.L. 1 ottobre 1983 per il settore minero-metallurgico, che il lavoratore normalmente addetto a turni diurni, il quale aveva occasionalmente svolto attività lavorativa notturna compresa in turni avvicendati, non avesse diritto, per tale attività, alla maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro notturno non compreso in detti turni).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/10/1983 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)