Sez. L, Sentenza n. 2620 del 30/05/1989 (Rv. 462922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVI AL CCNL 22 DICEMBRE 1981 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVI AL CCNL 22 DICEMBRE 1981 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'indennità, pari ad otto mensilità, in favore del dirigente, ed anche nel caso di recesso del medesimo, prevista, per l'ipotesi di trasferimento di proprietà dell'azienda, dall'art. 17 del C.C.n.L. 22 dicembre 1981 per i dirigenti di aziende commerciali, avesse natura risarcitoria in senso lato e fosse computabile solo ai fini del trattamento di fine rapporto e non anche ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso). (Conf 603/89, mass n 461680; (Conf 320/89, mass n 461476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 22/12/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)