Sez. 1, Sentenza n. 2712 del 29/10/1966 (Rv. 325177 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO E SUL TRASFERIMENTO DEL BENE - NEGOZI DI DIRITTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO E SUL TRASFERIMENTO DEL BENE - NEGOZI DI DIRITTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
Gli accordi fra la pubblica amministrazione ed i proprietari dei beni soggetti ad espropriazione, i quali abbiano per oggetto soltanto la misura della indennita oppure anche le altre condizioni di trasferimento dei beni, costituiscono negozi di diritto pubblico e si profilano quali Atti integrativi del procedimento amministrativo di espropriazione, allorche siano stati conclusi dopo una valida dichiarazione di pubblica utilita - esplicita od anche implicita. Se, invece, manchi la dichiarazione di pubblica utilita, o la stessa sia inefficace (ad esempio per la mancata prefissione dei termini di cui all'art 13 della legge n 2359 del 1865) il negozio con il quale il bene sia tuttavia trasferito per essere destinato, secondo la previsione delle parti, ad un'opera di pubblica utilita, rimane negozio privato, mancando la causa giuridica per cui il negozio possa inquadrarsi nel procedimento espropriativo, costituita appunto dalla dichiarata pubblica utilita dell'opera. (Conf 2164/64; 1110/64).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)