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Sez. 2, Sentenza n. 586 del 05/03/1971 (Rv. 350295 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL BENE SOGGETTO AD ESPROPRIO - CONFIGURABILITA DI NEGOZIO DI DIRITTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350295-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL BENE SOGGETTO AD ESPROPRIO - CONFIGURABILITA DI NEGOZIO DI DIRITTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*

Nell'ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilita i contratti di trasferimento dei beni soggetti ad esproprio, posti in essere fra il titolare del diritto di espropriazione ed il proprietario del bene che vi e soggetto, non devono essere considerati come meri contratti di diritto privato, ma quali veri e propri negozi di diritto pubblico, tutte le volte che il trasferimento costituisca atto integrativo del procedimento di espropriazione, il che si verifica sempre quando l'accordo si concluda nel quadro di tale procedimento che ne sia stato il motivo determinante. (nella specie, disposta la occupazione anticipata del bene da espropriare in vista dell'indifferibilita dell'opera pubblica, tra il proprietario del terreno occupato e la pa espropriante era intervenuta convenzione con la quale era stato convenuto il corrispettivo dell'immobile ed erano state stabilite le condizioni del rilascio dell'immobile medesimo in favore della pa. Essendosi il privato reso inadempiente, la pa lo aveva convenuto in giudizio per la condanna al rilascio ed al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva eccepito che l'esecuzione del contratto era divenuta eccessivamente onerosa. I giudici di merito avevano qualificato l'atto di acquisto del terreno come negozio di diritto pubblico, integrativo di un atto di espropriazione per pubblico interesse ed avevano accolto la domanda. Il SC ha ritenuto esatta siffatta impostazione, enunciando il principio che precede) (V 583'69, mass n 338773' 1796'68, mass n 333707' 2712'66, mass n 325177).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)