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Sez. 3, Sentenza n. 5702 del 22/09/1986 (Rv. 448174 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - RILASCIATA DAL DANNEGGIATO ALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO DELL'ATTO SOLO AD ALCUNE COMPONENTI DEL DANNO OVVERO ALLA MANCATA INCLUSIONE DEI DANNI NON ANCORA VENUTI AD ESISTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448174-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - RILASCIATA DAL DANNEGGIATO ALLO ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO DELL'ATTO SOLO AD ALCUNE COMPONENTI DEL DANNO OVVERO ALLA MANCATA INCLUSIONE DEI DANNI NON ANCORA VENUTI AD ESISTENZA - IRRILEVANZA.*

La quietanza, che, di regola, ancorché contenga l'affermazione del creditore di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, integra un atto unilaterale di mero riconoscimento del pagamento effettuato dal debitore, può assumere natura e consistenza di contratto transattivo, qualora evidenzi la comune volontà delle parti, in relazione ad un dissenso, sia pur potenziale, su un determinato rapporto giuridico, di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni (indipendentemente dall'equivalenza fra il "datum" ed il "retentum"). Pertanto, con riguardo ai danni derivanti da un incidente stradale, la quietanza rilasciata dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante, con la dichiarazione del sottoscrittore di ritenersi pienamente soddisfatto e di non avere altre pretese da avanzare, può configurare una transazione, quando concorrano i suddetti elementi, mentre non è ostativa in proposito la circostanza che l'atto si riferisca solo ad alcune componenti del danno complessivo, in relazione al contenuto della garanzia assicurativa (nella specie, inerente alla sola Invalidità permanente), ovvero alla mancata inclusione dei danni non ancora venuti ad esistenza, trattandosi di elementi rilevanti al diverso fine dell'individuazione dei limiti oggettivi del contratto medesimo. (V 3454/77, mass n 387006; (V 2767/74, mass n 371220; (V 2739/74, mass n 371201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)