Sez. L, Sentenza n. 2767 del 10/10/1974 (Rv. 371220 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - NATURA ED EFFETTI - TRANSAZIONE O RINUNCIA ABDICATIVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - NATURA ED EFFETTI - TRANSAZIONE O RINUNCIA ABDICATIVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La quietanza, di regola, e un atto unilaterale, che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perche concretandosi nella mera esposizione, da parte del creditore, del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva, ne puo assurgere al valore di confessione. Non puo escludersi che la quietanza attesti una piu ampia convenzione liberatoria, come la transazione o la rinuncia abdicativa, ma occorre, al riguardo, che di tali negozi la quietanza abbia i necessari requisiti, e cioe che, per il contratto di transazione vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che con essa si estingua o si prevenga una lite e che, per la rinuncia in senso proprio (abdicativa), il creditore abbia inteso, con effetto negoziale, abbandonare diritti o ragioni o rapporti giuridici determinati o, almeno, determinabili oggettivamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)