Sez. L, Sentenza n. 10969 del 02/10/1999 (Rv. 530441 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Promozione automatica - Compimento del periodo trimestrale o contrattuale diverso d'assegnazione a mansioni superiori - Calcolo - Periodo di ferie o di malattia - Esclusione - Carattere interruttivo di tali eventi - Insussistenza - Somma delle correlative frazioni temporali di svolgimento delle predette mansioni - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Ai fini del compimento del periodo trimestrale (o di quello diverso previsto dalla disciplina collettiva) di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l'acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 c.c., non può tenersi conto né del periodo di ferie né del periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di malattia, i quali peraltro non hanno effetto interruttivo del trimestre predetto e non escludono quindi la possibilità di sommare le frazioni temporali - caratterizzate dallo svolgimento delle mansioni superiori - anteriori e successive alle pause per ferie e per malattia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)