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Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/10/1992 (Rv. 479079 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Promozione automatica - Compimento del periodo trimestrale o contrattuali diverso d'assegnazione a mansioni superiori - Calcolo - Periodo di ferie o di malattia - Esclusione - Carattere interruttivo di tali eventi - Insussistenza - Somma delle correlative frazioni temporali di svolgimento delle predette mansioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479079-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

Ai fini del compimento del periodo trimestrale (o di quello diverso previsto dalla disciplina collettiva) di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l'acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., non può tenersi conto né del periodo di ferie né del periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di malattia, i quali peraltro non hanno effetto interruttivo del trimestre predetto e non escludono quindi la possibilità di sommare le frazioni temporali - caratterizzate dallo svolgimento delle mansioni superiori - anteriori e successive alle pause per ferie e per malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)