Sez. 6, Sentenza n. 25525 del 18/06/2025 Cc. (dep. 10/07/2025) Rv. 288470-01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Inammissibilità dell'appello cautelare - Ricorso per cassazione del difensore - Interesse esclusivo a poter ottenere la liquidazione del compenso secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato - Ammissibilità - Esclusione - Precisazioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello cautelare, al fine di rimuovere, nell'esclusivo interesse del difensore medesimo, la preclusione dettata dall'art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 alla liquidazione del compenso secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato. (In motivazione, la Corte ha osservato che, in ogni caso, detta preclusione non opera qualora l'inammissibilità dell'impugnazione sia dovuta a carenza di interesse sopravvenuta, per cause imprevedibili al momento della sua proposizione, quale, nella specie, la cessazione di efficacia della misura per effetto dell'assoluzione dell'imputato dai reati ascritti).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)