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Sez. 1, Sentenza n. 14032 del 14/03/2018 Cc. (dep. 26/03/2018) Rv. 272618 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Esclusione del compenso per le impugnazioni inammissibili - Ambito di operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272618-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 106 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili", comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione del compenso in favore del difensore solo per le impugnazioni "ab origine" inammissibili e non anche per quelle dichiarate tali in conseguenza di una causa sopravvenuta di cui l'impugnante non sia responsabile.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)