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Sez. 1, Sentenza n. 3875 del 26/06/1995 Cc. (dep. 18/08/1995) Rv. 202799 - 01

Impugnazioni - Effetto estensivo | Impugnazione delle misure cautelari - Estensione "in bonam partem" a favore di coindagati a loro volta impugnanti - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202799-01

Impugnazioni - Effetto estensivo

L'effetto estensivo "in bonam partem" dell'impugnazione delle misure cautelari opera a favore degli altri coindagati - sempre che il gravame non sia stato accolto per motivi esclusivamente personali - a prescindere dalla circostanza che i beneficiari siano stati a loro volta impugnanti o meno; ma ciò, per coloro che siano stati impugnanti, a condizione che la coincidenza del "devolutum", cui sia seguita una decisione sfavorevole, non abbia prodotto nei loro confronti la preclusione costituita dal giudicato sul punto, non essendo consentito nel vigente sistema processuale, per l'intangibilità del giudicato formatosi nei loro confronti con il conseguente divieto del "ne bis in idem", la facoltà di scelta fra la decisione negativa e quella favorevole costituita dall'effetto estensivo di un'impugnazione avente ad oggetto identiche questioni accolte nei confronti di altri coindagati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)