Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 04/10/1996 Cc. (dep. 07/12/1996) Rv. 207719 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Estensione a favore di imputati la cui impugnazione sia stata rigettata - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se l'impugnazione dagli stessi proposta sia stata dichiarata inammissibile; non quando gli altri imputati abbiano proposto impugnazione e questa sia stata esaminata nel merito, con decisione passata in giudicato, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)