Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 21/04/1983 (Rv. 427635 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE - CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - UNANIMITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE - CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - UNANIMITÀ.*
Per la revoca della liquidazione disposta in conseguenza dello avvenuto scioglimento di una società cooperativa, (soggetta, ai sensi dell'art. 2516 cod. civ., alle Disposizioni riguardanti le società per azioni, in quanto compatibili), non è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci, ma occorre l'unanimità di essi, atteso il tenore dell'art. 2451 cod. civ. e considerato l'intento del legislatore di far discendere da questo stato non solo un radicale mutamento nelle finalità della società (con il compito, affidato ai liquidatori, di svolgere le operazioni di chiusura del rapporto sociale), ma anche alcuni diritti individuali dei soci, come la liquidazione della quota, non sacrificabili dalla eventuale deliberazione di maggioranza diretta a ripristinare la fase dinamica dell'ente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2451, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2539, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)