Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 11/09/2014 (Rv. 631877 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Liquidazione deliberata anteriormente al primo gennaio 2004 - Successiva sua revoca adottata dopo tale data - Art. 218 disp. att. cod. civ. - Interpretazione - Conseguenze - Consenso della maggioranza dei soci - Insufficienza - Unanimità degli stessi - Necessità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
In tema di società di capitali, la revoca, dopo il primo gennaio 2004, dello stato di liquidazione deliberato anteriormente a tale data postula il consenso dell'unanimità dei soci, e non della sola maggioranza, atteso che l'art. 218 disp. att. cod. civ., nel testo, utilizzabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, impone il necessario riferimento alla normativa antecedente la riforma per tutto il corso della liquidazione, e quindi anche per la sua revoca che ne costituisce una possibile vicenda fisiologica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 218, Cod. Civ. art. 2451, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)