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Sez. 1, Sentenza n. 10859 del 10/07/2003 (Rv. 564955 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Pagamento dell'indennità convenuta a seguito di cessione volontaria - Modalità - Deposito presso la Cassa Depositi e prestiti - Esclusione - Pagamento diretto - Necessità.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564955-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione, le disposizioni di cui agli artt.48 e 55 della legge n.2359 del 1865 - che richiedono il deposito di quanto dovuto presso la Cassa depositi e prestiti nell'ipotesi in cui la procedura espropriativa sia stata definita con decreto di esproprio - non trovano applicazione allorché sia intervenuta (come nella specie) la cessione volontaria del bene, per la quale opera, invece, l'art.12 della legge 865/1971 che, con norma di favore per il cedente, prevede il pagamento diretto della somma dovuta a conguaglio.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)