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Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 14/05/2002 (Rv. 554396 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Mancata conclusione del procedimento nei termini - Conseguenze - Caducazione dell'accordo - Condizioni e limiti - Accordo transattivo con dichiarazione del privato di "non avere null'altro a pretendere" - Caducazione dell'accordo - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554396-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione, l'eventuale accordo tra il proprietario del bene e la P.A. sull'ammontare dell'indennità, perde di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, tuttavia, nel caso in cui, all'amichevole determinazione dell'indennità, sia seguito (come nella specie), un vero e proprio accordo transattivo con il quale il privato, nel ricevere ulteriori somme di danaro, dichiari di non avere null'altro a pretendere nei confronti dell'espropriante, quest'ultimo accordo non perde efficacia ove il procedimento espropriativo non si concluda nei termini, e, in caso di radicale ed irreversibile trasformazione del bene per l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica, deve escludersi che il suddetto privato possa agire per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà a seguito dell'intervenuta accessione invertita.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)