Sez. 3, Sentenza n. 11604 del 31/05/2005 (Rv. 581869 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Estensione ai rapporti giuridici sorti anteriormente - Limiti - Fattispecie relativa alla declaratoria di incostituzionalità' dell'art. 7, legge n. 431 del 1998 in materia di esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile locato.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
In tema di locazioni abitative, la sentenza della Corte cost. n.333 del 2001 ha dichiarato la illegittimità' costituzionale dell'art. 7 legge n.431del 1998, il quale prevedeva che, per l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, era necessaria la dimostrazione dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione, della effettuata denunzia dell'immobile ai fini Ici e della eseguita dichiarazione dei redditi tratti dall'immobile medesimo, con la conseguenza che, avendo la decisione dichiarativa di incostituzionalità efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purchè ancora pendenti e cioè non esauriti in forza di giudicato, deve essere accolto il ricorso per cassazione avverso la decisione di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi fondata sull'inefficacia del precetto per carenza delle indicazioni di cui al predetto art. 7.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 53, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)