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Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 27/01/2005 (Rv. 578790 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Estensione ai rapporti giuridici sorti anteriormente - Limiti - Fattispecie relativa alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 58 d.P.R. n. 197 del 1961 in materia di azione giudiziale basata su condizioni e tariffe del trasporto ferroviario delle merci.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578790-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

L'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui stabilisce che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purchè ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. (Fattispecie relativa alla declaratoria di incostituzionalità, sopravvenuta in corso di causa, dell'art. 58 del d.P.R. n. 197 del 1961, nella parte in cui subordinava il promovimento delle azioni basate sulle condizioni e tariffe del trasporto ferroviario delle merci al previo reclamo in via amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 53, DPR 30/03/1961 num. 197 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)