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Sez. 6, Sentenza n. 31432 del 07/05/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229266 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Consulente del lavoro - Mancata iscrizione all'albo ex legge n. 12 del 1979 - Configurabilità del reato - Attività in materia di lavoro e previdenza svolta da altri soggetti senza la prescritta comunicazione - Reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229266-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

È punibile ai sensi dell'art. 348 cod. pen. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell'art. 1 della legge n. 12 del 1979. (La Corte ha, altresì, osservato che il delitto non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l'omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale, ma unicamente ai fini amministrativi e disciplinari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)