Sez. 1, Sentenza n. 2651 del 30/05/1989 (Rv. 462946 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - FALLIMENTO DI DUE SOCIETÀ DI PERSONE AD OPERA DI TRIBUNALI DIVERSI - FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE - CONFLITTO DI COMPETENZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - FALLIMENTO DI DUE SOCIETÀ DI PERSONE AD OPERA DI TRIBUNALI DIVERSI - FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE - CONFLITTO DI COMPETENZA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ.*
Qualora due distinte società di persone siano dichiarate fallite da tribunali diversi, rispettivamente competenti in base al criterio della Sede sociale, e ciascuno di detti tribunali dichiari anche il fallimento della stessa persona fisica, quale socio illimitatamente responsabile di entrambe le società, il conflitto positivo determinato da quest'ultima declaratoria (denunciabile ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.) deve essere risolto con il criterio della prevenzione, considerando che l'indefettibile esigenza dell'unicità della procedura concorsuale contro il medesimo soggetto prevale sulle ragioni di connessione tra fallimento del socio e fallimento della società. In tale situazione, pertanto, ferma restando la Competenza di ciascun tribunale per i fallimenti delle società (ed eventualmente degli altri soci), il fallimento del socio di entrambe le società resta attratto nella Competenza del tribunale che lo abbia per primo dichiarato. (V 2808/88, mass n 458427; (V 6316/86, mass n 448543; (V 494/86, mass n 444088).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)