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Sez. 1, Sentenza n. 2808 del 09/04/1988 (Rv. 458427 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOGGETTO CON UNICA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - RILEVANZA DELLA SEDE EFFETTIVA - SPOSTAMENTO DELLA SOLA SEDE LEGALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458427-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOGGETTO CON UNICA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - RILEVANZA DELLA SEDE EFFETTIVA - SPOSTAMENTO DELLA SOLA SEDE LEGALE - IRRILEVANZA.*

Al fine della dichiarazione di fallimento del soggetto con unica attività imprenditoriale, il tribunale competente, ai sensi dello art. 9 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, deve essere individuato sulla base della Sede effettiva all'epoca dell'istanza di fallimento, mentre non rileva né lo spostamento altrove della Sede legale, ove non accompagnato da un trasferimento del centro dell'attività medesima, né la circostanza che altro tribunale abbia già assunto l'iniziativa della dichiarazione di fallimento (stante l'applicabilità del principio della prevenzione, in favore del tribunale che per primo dichiari il fallimento, solo nella diversa ipotesi in cui lo stesso soggetto eserciti più imprese in luoghi distinti, con conseguente Competenza concorrente dei tribunali di tali luoghi). (V 4054/86, mass n 446865; (V 4181/84, mass n 436133; (V 1864/84, mass n 433942).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)