Sez. 2, Ordinanza n. 721 del 06/06/1975 Cc. (dep. 02/09/1975) Rv. 130723 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - APPLICABILITA NEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - APPLICABILITA NEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE.*
Il principio della preclusione processuale ex art 90 cod proc pen (divieto del bis in idem) trova applicazione, oltre che nel normale procedimento cognitivo, anche nel procedimento incidentale. Pertanto, qualora un incidente di esecuzione, proposto per conseguire l'applicazione di un beneficio di legge, sia stato rigettato con pronuncia irrevocabile, non puo lo stesso incidente essere riproposto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)