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Sez. 5, Sentenza n. 2719 del 04/10/1983 Cc. (dep. 17/10/1983) Rv. 160736 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - APPLICABILITÀ DELLA PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160736-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - APPLICABILITÀ DELLA PRECLUSIONE.*

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del "ne bis in idem", trova applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in fase di esecuzione; è conseguentemente inibita la riproposizione, nella procedura incidentale, di questione già esaminata ed irrevocabilmente decisa dal giudice della esecuzione. (Conf mass n 151484; (Conf mass n 136265; (Conf mass n 135282; (Conf mass n 130723; (Conf mass n 120025; (Conf mass n 118820; (Conf mass n 117941 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)