Sez. 1, Sentenza n. 2833 del 06/05/1982 (Rv. 420706 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI CEE - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'IMPORTATORE - EVENTUALE TRASFERIMENTO DEL RELATIVO ONERE SUI TERZI ACQUIRENTI - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI CEE - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'IMPORTATORE - EVENTUALE TRASFERIMENTO DEL RELATIVO ONERE SUI TERZI ACQUIRENTI - IRRILEVANZA.*
Con riguardo all'importazione di merci, che abbia comportato l'indebita percezione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di diritti di visita sanitaria, in violazione delle Disposizioni dei regolamenti CEE, il diritto dell'importatore di conseguire la restituzione di quanto versato, con Azione di ripetizione in base alle norme dell'ordinamento interno, prescinde dall'eventualità del trasferimento del relativo Onere economico sui terzi acquirenti delle merci stesse, mediante conglobamento dell'ammontare di detti Tributi nel prezzo di vendita. (V 4682/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/01/1968 num. 30 CORTE COST., Legge 14/11/1979 num. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)