Sez. 6, Sentenza n. 4136 del 13/11/1995 Cc. (dep. 08/02/1996) Rv. 203820 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - Divieti | Inutilizzabilità - Assunzione come testimoni di coloro che hanno provveduto all'ascolto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie: intercettazione telefonica nel corso di indagini relative ad altro reato.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - Divieti
Dall'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche consegue necessariamente l'impossibilità di acquisire il contenuto delle stesse attraverso l'esame testimoniale delle persone che hanno provveduto al loro ascolto. (Fattispecie di non luogo a procedere in ordine al reato ex art. 367 cod. pen., nella quale l'inutilizzabilità è stata fatta discendere dalla circostanza che la registrazione era stata effettuata sull'utenza dell'indagato, sottoposta ad intercettazione per indagini relative ad altro reato, da cui era risultato che all'ora indicata non era pervenuta alcuna telefonata minatoria, ma solo una sveglia telefonica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)