Sez. 6, Sentenza n. 2502 del 21/06/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205858 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Risultati delle intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione - Contenuto delle conversazioni - Possibilità di assumere la deposizione degli operatori che hanno proceduto all'ascolto - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
I "risultati" delle intercettazioni, di cui l'art. 270 cod. proc. pen. vieta l'utilizzazione in altri procedimenti, si identificano nel contenuto delle comunicazioni captate, il quale costituisce l'oggetto della garanzia posta dall'art. 15 Cost., di cui il predetto divieto è attuazione: ne discende che così come non sono utilizzabili negli altri procedimenti i verbali e le registrazioni che tale contenuto obiettivamente riproducono, parimenti non lo sono gli altri mezzi probatori con i quali si miri a prenderne cognizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso l'utilizzabilità della deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria, preposto alle operazioni, in ordine al contenuto delle comunicazioni intercettate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)