Sez. 5, Sentenza n. 24913 del 10/10/2008 (Rv. 605374 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI | Art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione di imprenditorialità - Oggetto - Operazioni indicate dall'art. 2 - Conseguenze - Cessioni di beni escluse dall'art. 2 - Assoggettabilità ad imposta di registro - Sussistenza - Fattispecie in tema di cessione di ramo d'azienda.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI
In tema di IVA, l'art. 4, secondo comma, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede che si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni fatte dai soggetti da esso elencati, non contiene l'indicazione delle cessioni di beni da assoggettare all'imposta, ma si limita a porre una presunzione ("iuris ed de iure") di imprenditorialità delle operazioni indicate dall'art. 2, se compiute dai predetti soggetti: anche per questi ultimi, pertanto, le cessioni di beni assoggettabili ad IVA sono soltanto quelle previste dall'art. 2, e non anche quelle espressamente escluse da tale disposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad IVA, la cessione di uno stabilimento balneare effettuata da una società estera in favore di una società italiana, qualificandola come sessione di ramo d'azienda).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 n. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2507
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)