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Sez. 5, Sentenza n. 23857 del 19/11/2007 (Rv. 601114 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Caratteri - Distinzione dalla cessione di singoli beni - Assoggettabilità ad imposta di registro - Condizione - Fattispecie in tema di vendita di beni appartenenti a società sottoposte a procedure concorsuali.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601114-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

Ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio d'impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione dei singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, nè è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice tributario che aveva ritenuto assoggettabile ad IVA la vendita del magazzino avvenuta con procedura d'asta in busta chiusa a seguito dell'intervento autorizzativo ed il controllo del magistrato della procedura concorsuale a cui la venditrice era sottoposta, escludendo la configurabilità di una cessione di ramo d'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)