Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013 (Rv. 627984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Accertamento e liquidazione dei crediti pecuniari per differenze retributive - Calcolo del dovuto al lordo delle ritenute fiscali - Anche nella fase dell'assegnazione in sede di esecuzione forzata - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite. .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21 com. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)